STAPLER2019_R3_IT
56 Formazione degli operatori di carrelli per la movimentazione di categoria R 7.3 Guida su strade pubbliche I carrelli elevatori laterali percorrono spesso stra- de pubbliche su cui trasportano anche carichi. I carrelli quadridirezionali non sono idonei per questi impieghi. Fondamentalmente per le stra- de pubbliche valgono le regole che sono descrit- te nel modulo base nella sezione «Traffico inter- no». Poiché i carrelli elevatori laterali trasportano prin- cipalmente carichi e spesso percorrono lunghi tragitti, essi vengono immatricolati («converti- ti»). Per essere adatti al traffico sulla strada, i carrelli elevatori devono rispettare un gran numero di requisiti tecnici. Le relative condizioni si trovano nell’ Ordinanza concernente le esigenze tec- niche per i veicoli stradali (OETV). I carrelli elevatori laterali sono classificati come «carri di lavoro» , ossia « mezzi motorizzati di lavoro per il traffico su strade pubbliche con ve- locità massima fino a 30 km/h». I carrelli laterali vengono convertiti principalmen- te come «autoveicoli di trasporto» . Sono così autorizzati al trasporto di carichi e ricevono un numero bianco. Pagano la tassa forfettaria sul traffico pesante . L’operatore (conducente) deve ovviamente esse- re formato per il suo lavoro e possedere almeno la licenza di condurre di categoria «F». Specchio retrovisore Un specchio retrovisore a sinistra e a destra Superficie: min. 69 cm 2 ) art. 143 Ruote e pneumatici - pneumatici elastici - ammessi pneumatici di genere diverso art 119b - non è necessario un profilo. art 119d - tela non deve essere sciupata o scoperta art. 58 Tergicristalli - possono essere azionati a mano. Non è necessario: - dispositivo lavacristallo art. 118g Illuminazione - luce anabbagliante, luce di posizione - indicatori di direzione lampeggiante art. 140 Non è necessario: - fari di profondità art. 118f - luce per illuminare la targa art. 132 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 1° maggio 2019) Targa bianca «Autoveicolo di lavoro» (Trasporto di carichi) art. 13b SO 1234 Equipaggiamento tecnico del veicolo
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